Cash pooling e deposito liquidità con meno preoccupazioni
I dubbi su tali operazioni infragruppo non appaiono fondati ove la loro operatività sia ricondotta lungo i binari della corretta gestione
In relazione alla responsabilità connessa all’attività di direzione e coordinamento sono emersi dubbi di non poco conto con riguardo alle frequenti operazioni infragruppo di cash pooling (gestione accentrata della liquidità) e di deposito della liquidità in eccesso presso la holding. In particolare, è stato prospettato il rischio di contestazioni, da parte dei soci (di minoranza) delle società “controllate”, per il “drenaggio” della liquidità con funzione di finanziamento di incerta compatibilità con l’oggetto sociale e senza remunerazione adeguata alla luce dei possibili investimenti alternativi di pari rischio e durata.
Ai sensi dell’art. 2497 comma 1 c.c., infatti, le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41