Modifica del piano di ammortamento da motivare in Nota integrativa
Secondo l’OIC 16, la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti è legata alla loro «durata economica»
La recente (e non più isolata) sentenza della Cassazione n. 20678, depositata il 14 ottobre 2015, ha affermato che non sono deducibili gli ammortamenti iscritti in bilancio per la quota eccedente quella indicata nei precedenti esercizi, in caso di violazione della disposizione che richiede l’indicazione delle motivazioni alla base di tale decisione in Nota integrativa (si veda “L’ammortamento fiscale segue il bilancio” del 15 ottobre 2015).
Si tratta della prescrizione dell’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., secondo cui “il costo delle immobilizzazioni ... deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere ...
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