Natura del trust di difficile valutazione
Ai fini della trasparenza del trust si deve avere riguardo solo ai beneficiari del reddito e non anche ai beneficiari del fondo in trust
Gli operatori si trovano spesso a dovere valutare se un trust risulta trasparente od opaco, non fosse altro che per capire a chi imputare il reddito del trust medesimo.
È appena il caso di ricordare che, in base all’art. 73, comma 2 del TUIR, se i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ad essi in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/2007 ha correttamente chiarito che per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità ...
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