Invalida la cartella notificata «direttamente» da Equitalia
Una sentenza in controtendenza sulla base dell’esegesi storica dell’art. 26 del DPR 602/73
Con la sentenza del 12 ottobre 2015 n. 2005, la Commissione tributaria regionale di Bologna dichiara nulla la notifica della cartella effettuata direttamente dall’Agente per la riscossione, senza l’intermediazione di un “ufficiale della riscossione o altro soggetto abilitato”. Afferma in sostanza la Commissione regionale che, se pure è chiaro che la notifica degli atti della riscossione possa avvenire anche a mezzo del servizio postale, restano sempre rilevanti i limiti soggettivi indicati dal primo comma, primo periodo, dell’art. 26 del DPR 602/73.
In particolare il comma 1, primo periodo dell’art. 26 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ...
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