Interessi «virtuali» della stabile organizzazione italiana senza ritenuta
Manca, però, una norma espressa che disciplini il regime delle remunerazioni dei prestiti concessi dalla casa madre alla S.O.
Il rafforzamento del criterio del c.d. separate entity approach nei rapporti tra la casa madre estera e la stabile organizzazione italiana, operato del DLgs. 147/2015, spinge a soffermarsi su un aspetto particolare, vale a dire l’imponibilità nello Stato della fonte (l’Italia) di quanto riconosciuto dalla S.O. alla casa madre estera.
Posta l’assenza di ritenute sui profitti che la S.O. rimette alla casa madre, meno pacifico è il tema dell’imponibilità in Italia, mediante ritenuta, degli interessi figurativi allocati dalla casa madre sulla stabile organizzazione italiana.
Sul punto vale ricordare la possibilità, avallata già nel 1980 dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 32/9/2267 in difformità alla precedente impostazione OCSE, che la casa madre estera trasferisca a
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