Rettifica dell’avviamento valida solo se il Fisco ne spiega le «ragioni»
Il maggior valore dell’avviamento deve essere dimostrato dall’Ufficio
Con le recentissime sentenze nn. 8187/1/15 e 8278/41/15, la C.T. Prov. di Milano ha posto un limite alla rettifica del valore di avviamento rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposta di registro degli atti di cessione d’azienda.
L’art. 51, comma 4 del DPR 131/1986 stabilisce che per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore dichiarato è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività. Ai sensi del successivo art. 52, l’Ufficio procede alla rettifica se ritiene che i beni aziendali (o per quel che qui rileva, l’avviamento) hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito.
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