Rettifica dell’avviamento valida solo se il Fisco ne spiega le «ragioni»
Il maggior valore dell’avviamento deve essere dimostrato dall’Ufficio
Con le recentissime sentenze nn. 8187/1/15 e 8278/41/15, la C.T. Prov. di Milano ha posto un limite alla rettifica del valore di avviamento rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposta di registro degli atti
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