Termini «elastici» per l’impugnazione dei bilanci d’esercizio
Per il Tribunale di Milano, senza intento fraudolento, si può approvare il bilancio successivo anche pochi giorni dopo l’approvazione del precedente
L’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio e il conflitto di interessi dei soci sono i temi centrali affrontati da una recente e interessante sentenza del Tribunale di Milano (la n. 10643 del 23 settembre scorso).
Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 1 c.c., si ricorda, “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”. Tale divieto è posto a tutela di interessi pubblicistici (e, di conseguenza, la violazione dello stesso è rilevabile anche d’ufficio dal giudice). L’intento è quello di evitare, ad esempio, impugnazioni pretestuose e strumentali rispetto alle quali l’interesse
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