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Termini «elastici» per l’impugnazione dei bilanci d’esercizio

Per il Tribunale di Milano, senza intento fraudolento, si può approvare il bilancio successivo anche pochi giorni dopo l’approvazione del precedente

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 14 novembre 2015

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L’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio e il conflitto di interessi dei soci sono i temi centrali affrontati da una recente e interessante sentenza del Tribunale di Milano (la n. 10643 del 23 settembre scorso).

Ai sensi dell’art. 2434-bis comma 1 c.c., si ricorda, “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”. Tale divieto è posto a tutela di interessi pubblicistici (e, di conseguenza, la violazione dello stesso è rilevabile anche d’ufficio dal giudice). L’intento è quello di evitare, ad esempio, impugnazioni pretestuose e strumentali rispetto alle quali l’interesse

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