Reati antiriciclaggio «quasi» depenalizzati
Confermata anche l’irrilevanza penale degli omessi versamenti di ritenute previdenziali per importi non superiori a 10.000 euro
Il Consiglio dei Ministri di ieri, 15 gennaio 2016, ha approvato, in via definitiva, lo schema di DLgs. che, a norma dell’art. 2 comma 2 della L. 67/2014, reca disposizioni in materia di depenalizzazione.
In base ai principi generali di tale decreto, non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (art. 1 comma 1). Tale sanzione amministrativa è così determinata: da 5.000 a 10.000 euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro; da 5.000 a 30.000 euro per i reati puniti con la multa o con l’ammenda non superiore nel massimo a 20.000 euro; da 10.000 a 50.000 euro per i reati puniti con
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