Nell’omessa riassunzione in rinvio cartella con termine non univoco
Il dies a quo, però, decorre sempre dallo spirare dei sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio
Uno dei problemi che a volte investono il contenzioso tributario concerne la delineazione del termine entro cui, a seguito di omessa o tardiva riassunzione della causa a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione, va notificata la cartella di pagamento.
In base a un primo orientamento (si veda “Nell’estinzione del processo termine per notificare la cartella «differenziato»” del 1° aprile 2015), opera il termine di decadenza biennale di cui all’art. 25 del DPR 602/73, in quanto non si tratta di una fattispecie in cui la pretesa deriva da giudicato (il che aprirebbe le porte, secondo il più recente orientamento della Cassazione, alla prescrizione decennale), ma di un atto ormai definitivo per estinzione del giudizio (Cass. n. 4574 del 2015).
Una più recente sentenza ...
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