Curatore fallimentare soggetto anche al Codice deontologico
Secondo il CNDCEC, per il professionista iscritto all’Ordine si profilerebbe anche una responsabilità disciplinare
L’iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili che svolga attività di curatore fallimentare non è esonerato dal rispetto delle norme deontologiche. È quanto stabilito dal CNDCEC, nel Pronto Ordini n. 270/2015, nel quale vengono esaminati i profili di responsabilità del professionista nell’ambito delle procedure concorsuali.
Secondo l’art. 30 del RD 267/42 (L. fall.), il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale. In merito, il CNDCEC ha ripercorso l’evoluzione della qualifica di pubblico ufficiale, sottolineando che rispetto a tale qualifica si è spostata l’attenzione dal ruolo formale del soggetto alla sua funzione. Il ruolo formale delineava principalmente l’inquadramento all’interno
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