Procacciatori d’affari fuori dall’ENASARCO
Per il pagamento dei contributi previdenziali bisogna esaminare i profili che attengono all’occasionalità o meno della collaborazione
Con la sentenza n. 1974 depositata ieri, la Corte di Cassazione affronta il tema concernente l’individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia rispetto a quelli attinenti al rapporto di procacciamento d’affari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali da corrispondere all’ENASARCO.
In particolare, nel caso di specie, la Fondazione ENASARCO proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello, che ha revocato il decreto ingiuntivo relativo alla condanna di pagamento, emessa nei confronti di una società, circa i contributi previdenziali non corrisposti al predetto Ente, in riferimento ad alcuni collaboratori, inquadrati come procacciatori d’affari ma qualificabili, nella sostanza, come agenti di commercio.
Il giudice ...
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