Per i contratti di prossimità niente deroghe sui minimi contributivi
Il Ministero del Lavoro precisa che i contratti di prossimità non possono dettare una disciplina in deroga alle regole di determinazione dell’imponibile contributivo.
Con interpello n. 8 del 12 febbraio 2016 la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, rispondendo ai quesiti formulati dall’Ancl, affronta il delicato tema dei contratti di prossimità, ponendoli in rapporto alle agevolazioni contributive.
Il primo punto riguarda la possibilità di porre i livelli retributivi, fissati dai contratti di prossimità, quale base per il calcolo degli imponibili e ciò anche nell’ipotesi in cui si venisse a determinare una deroga ai minimi contributivi stabiliti dall’articolo 1 del DL 338/1989.
Il Ministero ricorda come l’istituto del contratto di prossimità sia disciplinato dall’articolo 8 comma 1 del DL 138/2011, convertito dalla L. 148/2011. Ai sensi di tale disposizione, i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello ...
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