Agevolazioni per l’edilizia convenzionata a prescindere dal titolo di acquisto
Il Notariato esamina la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di stabilità 2016
Le agevolazioni per “l’edilizia convenzionata”, di cui all’art. 32 comma 2 del DPR 601/73 trovano applicazione a prescindere dal titolo di acquisizione dell’immobile da parte del Comune. Lo ha disposto, con una norma di interpretazione autentica, la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 58 della L. 208/2015).
Il Notariato, nello Studio n. 17-2016/T, recentemente diffuso, illustra la novità, ponendone in luce alcune interessanti conseguenze.
Si ricorda, in primo luogo, che l’art. 32 comma 2 del DPR 601/73 dispone l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per taluni atti attinenti (anche) all’edilizia c.d. convenzionata, in particolare gli atti di trasferimento della proprietà
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