Bancarotta fraudolenta distrattiva anche con il piano di risanamento
Per i giudici di legittimità, ciò si verifica se il piano ha solo il fine di «proteggere» gli asset aziendali e distoglierli dalla garanzia dei creditori
Con la sentenza n. 8926, depositata ieri, la Cassazione ha precisato che il piano attestato di risanamento non esclude il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva qualora abbia l’esclusivo fine di distogliere i beni sociali dalla garanzia dei creditori.
Nella vicenda all’esame della Corte, gli amministratori di una srl presentavano, dapprima, una domanda di concordato preventivo, in ipotesi di accusa a scopo meramente dilatorio, poi oggetto di rinuncia.
Successivamente – dopo che gli amministratori già erano comparsi avanti il Tribunale competente a deliberare sull’istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero, ma prima della pubblicazione della conseguente sentenza dichiarativa – veniva presentato un piano di risanamento aziendale privo, sempre in ipotesi di accusa, ...
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