La costituzione di un fondo patrimoniale non implica di per sé sottrazione fraudolenta
Con la sentenza n. 9154 di ieri, la Cassazione ha stabilito che è elemento costitutivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) l’idoneità delle simulate alienazioni o degli atti fraudolenti commessi sui propri o sugli altri beni a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva; e l’idoneità degli atti deve essere valutata in concreto, sia con riferimento alla natura, che con riferimento all’oggetto di essi.
A fronte di ciò, in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato in questione, che nell’operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: occorre, cioè, individuare in sede di merito quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del tributo.
Non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore (infatti, la scelta di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare).
A ciò deve aggiungersi la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. Quindi, se in sede cautelare è prospettata l’esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, il giudice ha l’onere di fornire una sia pur sommaria motivazione circa la ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale.
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