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FISCO

Esente la donazione di nuda proprietà di quote di società semplice

Non è l’usufruttuario ma il nudo proprietario a doversi impegnare a mantenere la quota per cinque anni

/ Anita MAURO

Martedì, 31 marzo 2026

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Dopo aver esaminato le condizioni di applicazione dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione al trasferimento di quote di partecipazione in società di capitali (cfr. Cass. n. 6616/2026 e Cass. n. 6799/2026) la Cassazione torna ad occuparsi delle condizioni di applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione per il trasferimento liberale di quote societarie (art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90), per soffermarsi, con l’ordinanza n. 7619, depositata ieri, sulla donazione di partecipazioni in società di persone.

Si ricorda che l’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 contempla un’esenzione dall’imposta di successione e donazione che può spettare quando:
- beneficiario del trasferimento sia il coniuge o il discendente del donante o defunto;
- oggetto del trasferimento sia l’azienda (o un ramo d’azienda), oppure quote di partecipazione in società.

Tralasciando il caso del trasferimento d’azienda, va notato che i presupposti per applicare il beneficio mutano a seconda della tipologia di partecipazioni.
Mentre per le quote in società di capitali, il beneficio spetta solo se le quote trasferite consentono al beneficiario di acquisire il controllo sociale ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. o (nella versione oggi vigente, dopo le modifiche introdotte dal DLgs. 139/2024) di integrare un controllo già esistente; se si tratta di quote di partecipazione in società di persone, il beneficio spetta a prescindere dal requisito “quantitativo”.

A tale condizione si affianca, però, un ulteriore elemento, costituito dal c.d. “periodo di osservazione quinquennale”, durante il quale i beneficiari del trasferimento agevolato devono mantenere il comportamento indicato dalla norma agevolativa.
Va evidenziato che nella pronuncia in commento la verifica delle condizioni agevolative, di cui all’art. 3 comma 4-ter, non viene effettuata in relazione alla donazione oggetto di registrazione, bensì ai fini del calcolo del coacervo (art. 57 del DLgs. 346/90).

Si ricorda che, limitatamente all’imposta di donazione, il coacervo mantiene operatività (mentre è abrogato ai fini dell’imposta di successione), imponendo di sommare le donazioni precedenti a quella attuale, ai fine di verificare l’esaurimento delle franchigie di legge.

Nel caso di specie, nel definire l’imposta dovuta su una certa donazione ricevuta da Tizio, l’Agenzia aveva sommato a questa il valore delle donazioni precedenti ricevute (da Tizio) dal medesimo donante. Nel computo, l’Amministrazione aveva conteggiato anche il valore di una donazione di quote che, invece, ad avviso del contribuente non doveva essere conteggiata, in quanto esente da imposta ex art. 3 comma 4-ter.

In proposito, la Suprema Corte rileva che non rientrano nel calcolo del coacervo (da effettuare “ai fini dell’applicazione della franchigia”), né “le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo in cui l’imposta non esisteva”, né le donazioni “ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione”. Pertanto, nel calcolo del coacervo non vanno conteggiate le donazioni esenti ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90.

Tanto premesso, nel caso di specie si trattava quindi di valutare se risultasse esente (e, quindi, esclusa dal coacervo), la donazione avente ad oggetto la nuda proprietà delle quote di una società semplice agricola.
Trattandosi di società di persone – spiegano i giudici di legittimità – l’esenzione trovava applicazione a prescindere dal requisito del controllo, ma purché fosse “rispettato l’obbligo di prosecuzione dell’attività di impresa precedentemente svolta dal donante”.

La norma oggi è cambiata con le modifiche del DLgs. 139/2024

La norma, oggi, è cambiata, in quanto il DLgs. 139/2024, nel riformulare l’art. 3 comma 4-ter, ha diversificato in modo chiaro il contenuto degli obblighi a seconda che il trasferimento riguardi l’azienda, quote in società di persone o quote di società di capitali. Ma la norma previgente (applicabile alla vicenda esaminata da Cass. n. 7619/2026), invece, non dettava una regola specifica per le quote di società di persone, sicché la Corte desume dalla ratio del beneficio la necessità che il beneficiario delle quote di società semplice “prosegua l’attività di impresa” (mutuando la condizione da quella prevista per l’azienda).

A tal punto, però, la Cassazione deve stabilire chi sia il soggetto tenuto a soddisfare tale condizione (posto che la norma richiede che in atto venga assunto l’impegno quinquennale). Nel caso di specie, infatti, oggetto di donazione era la nuda proprietà delle quote della società semplice. Rileva, sul punto, la Suprema Corte che, “nel caso di usufrutto di quote di società di persone l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio”, essendo privo del potere “relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale”; mentre “il potere di concorrere alla modifica dei patti sociali” compete al nudo proprietario.

Sulla base di tale premessa, i giudici di legittimità enunciano il seguente principio di diritto: l’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter “si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietario-socio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all’usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale”.

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