Credito del Gruppo IVA non cedibile al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulle modalità di utilizzo del credito annuale maturato da un Gruppo IVA.
Nel caso specifico, la società istante aveva il ruolo di rappresentante di Gruppo e anche quello di consolidante ai fini IRES.
Prospettando per il Gruppo IVA una posizione marcatamente a credito nella dichiarazione annuale per il 2025, ipotizzava di cedere al consolidato fiscale almeno una parte di tale credito IVA, indicandone l’importo nel rigo VX6 del modello dichiarativo.
A supporto di tale soluzione, osservava che, nelle istruzioni al modello, pur essendo precisato il divieto di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 per il Gruppo IVA, in rapporto alla compilazione del rigo VX5, analoga precisazione non veniva fatta per la compilazione del rigo VX6, riservato all’indicazione del credito “ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale”.
L’Agenzia, però, dopo aver evidenziato l’autonomia soggettiva del Gruppo IVA, ricorda che il divieto di compensazione orizzontale tra il credito del gruppo e i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti si fonda sulla diversità soggettiva tra chi matura il credito IVA (gruppo) e chi matura un diverso debito verso l’Erario (singolo partecipante), poiché, salvo limitate eccezioni, la compensazione si applica solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti.
In conclusione, il credito IVA di gruppo non può essere compensato con debiti maturati in capo a un soggetto diverso, benché partecipante al gruppo e con ruolo di rappresentante, ma può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti (art. 30 del DPR 633/72), oppure essere ceduto a terzi (compresi i singoli partecipanti) ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DM 6 aprile 2018.
In base a tale disposizione, l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo IVA su delega dei partecipanti, nel rispetto degli artt. 2160 e ss. c.c.
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