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Cassazione restrittiva sul rapporto tra compenso dell’OCC e credito ipotecario

Il nuovo art. 275-bis del CCII esprime però un principio di portata generale che potrebbe sostenere una lettura evolutiva e sistematica della disciplina

/ Tommaso NIGRO

Martedì, 31 marzo 2026

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L’introduzione dell’art. 275-bis del DLgs. 14/2019 (CCII), in recepimento del DLgs. 136/2024, ha sollevato un ampio dibattito interpretativo circa la sua portata innovativa rispetto alla disciplina previgente, coinvolgendo il controverso profilo del riparto del passivo nell’ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento alla liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ora sostituita dalla liquidazione controllata.

Il punctum dolens attiene alla potenziale prededuzione del compenso spettante all’Organismo di composizione della crisi (OCC) sul ricavato dei beni asserviti alla garanzia reale, sia essa pegno o ipoteca.
Prima dell’entrata in vigore del Correttivo di cui al DLgs. 136/2024, il conflitto tra crediti ipotecari e spese prededucibili nella liquidazione controllata (ex art. 268 e ss. del CCII) era oggetto di acceso dibattito posto che l’art. 277 comma 2 del CCII stabiliva la preferenza dei crediti prededucibili, escludendo tuttavia da tale soddisfazione i proventi derivanti dalla liquidazione di beni ipotecati, nella parte destinata ai creditori garantiti.

In detto contesto si fronteggiavano due tesi antitetiche. La prima, favorevole all’applicazione analogica, propugnava l’estensione dell’art. 223 del CCII (già art. 111-ter del RD 267/42) alla liquidazione controllata, in virtù della ratio di comunanza disciplinare e del richiamo all’applicazione delle disposizioni sul concorso dei creditori ex art. 270 comma 5 del CCII. La seconda, di segno diametralmente opposto, riteneva l’art. 223 del CCII norma speciale, non applicabile in via analogica, in assenza di un espresso rinvio, con un orientamento che faceva perno sulla natura volontaria della procedura di sovraindebitamento, avviata nell’interesse primario e specifico del debitore e non della massa creditoria generale, escludendo così la natura di “spese generali” per il compenso dell’OCC.

Il legislatore ha inteso sciogliere il nodo interpretativo introducendo l’art. 275-bis del CCII, il quale disciplina ora espressamente i crediti prededucibili nella liquidazione controllata. La norma stabilisce che i crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza, ma “con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”, facendo salvo il disposto dell’art. 223 comma 3 del CCII, che tratta dei conti speciali.

La nuova disposizione uniforma, dunque, il regime del concorso a quello della liquidazione giudiziale, prevedendo che anche il creditore ipotecario concorra a sopportare le spese prededucibili, sia quelle specifiche, ovvero quelle direttamente riferibili alla liquidazione del cespite, sia quelle generali, seppur pro quota, tra le quali si annotano i compensi dell’Organismo di composizione della crisi.

Pur nell’innovazione legislativa, la giurisprudenza di legittimità continua, tuttavia, a mantenere un’interpretazione restrittiva. La Suprema Corte, con tre decisive pronunce, tutte aventi la medesima matrice comune (Cass. n. 6865 del 14 marzo 2025, Cass. n. 12405 del 10 maggio 2025 e Cass. n. 14401 del 29 maggio 2025) ha ritenuto che il compenso dell’OCC, quand’anche caratterizzato dal requisito della prededucibilità, non può mai essere anteposto al credito ipotecario. La ratio decidendi si fonda sulla persistente natura della procedura di liquidazione del patrimonio (oggi liquidazione controllata) che si atteggia a strumento caratterizzato da un’iniziativa volontaria del debitore e nel suo interesse esclusivo, come tale non configurabile come spesa generale della procedura concorsuale sostenuta nell’interesse di tutti i creditori.

Così qualificato il tema è evidente che l’attività preliminare dell’OCC non arrechi mai alcun vantaggio specifico al creditore ipotecario che, di contro, ben potrebbe preferire l’azione esecutiva individuale che già da sola è capace di soddisfare quel particolare interesse individuale. La nomina di un gestore avviene su sua iniziativa e nel suo interesse e non in quello di tutti i creditori, che non hanno alcuno specifico tornaconto all’avvio della procedura di liquidazione del patrimonio piuttosto che a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore. In tal senso, recita la Cassazione, “può evocarsi il parallelo con i costi che il debitore deve affrontare per proporre domanda di auto fallimento ex art. 14 l.fall., che per quanto prededucibili, sempre se effettivamente strumentali e funzionali alla procedura di fallimento, non integrano comunque delle uscite di carattere generale”.

Nel delineato quadro giurisprudenziale, che, dunque, esclude la possibilità di soddisfare il compenso dell’OCC sul ricavato dei beni ipotecati, non può però sottacersi che l’art. 275-bis del CCII esprime oggi un principio normativo di portata generale che potrebbe sostenere una lettura evolutiva e sistematica della disciplina, finalizzata all’uniformità del sistema, che ben potrebbe nel tempo consolidare un diverso orientamento interpretativo che superi la tradizionale distinzione basata sulla diversità di interessi confliggenti, del debitore e della massa.

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