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FISCO

Nota di variazione IVA con disciplina previgente per le procedure in corso

La ratio della disposizione non sembra consentire un’applicazione anticipata della novità normativa

/ Michele BANA

Lunedì, 14 marzo 2016

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L’art. 26 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, così come formulato dall’art. 1 comma 126 della L. n. 208/2015, stabilisce che l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, senza limiti temporali, di cui al precedente comma 2, è possibile anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a cura del cliente (cessionario del bene o committente della prestazione), a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Tale novità normativa riguarda, tuttavia, esclusivamente i casi in cui “il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre

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