Compensi scaglionati anche per l’espropriazione forzata di beni mobili
Lasciata al giudice la possibilità di aumentare o ridurre l’ammontare del compenso per i professionisti delegati alla vendita
Con il DM 15 ottobre 2015 n. 227, in vigore dal 10 marzo, è stato previsto il regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 169-bis e 179-bis disp. att. c.p.c. (artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.).
Come già osservato su Eutekne.info (si veda “Scattano i nuovi compensi per i professionisti delegati alla vendita” del 10 marzo), l’art. 2 del regolamento prevede i criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata immobiliare.
L’art. 3 contiene, invece, i criteri per la determinazione del compenso nell’espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Anche in tal caso, l’onorario del professionista delegato viene quantificato
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