Scissione con il dubbio del beneficio dell’escussione
Sussistono diversi orientamenti in ordine alla ricostruzione della responsabilità solidale
L’art. 2506-quater comma 3 c.c. prevede che, nel caso di scissione, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
La norma – che presenta natura inderogabile (cfr. Trib. Milano 2 gennaio 2013) – riguarda i debiti della società scissa la cui destinazione, alla società scissa o alle beneficiarie, sia desumibile dal progetto.
Ciò per due motivi: perché è il testo della disposizione a deporre in tale direzione; perché, con riguardo alle passività, la cui destinazione non sia desumibile dal progetto, già provvede il disposto dell’art. 2506-bis comma 3 c.c. (tra l’altro, con disciplina pressoché identica). Sicché ipotizzare ...
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