Piano del consumatore, relazione con dichiarazioni preliminari
Il gestore della crisi deve anche descrivere le informazioni acquisite e le proprie valutazioni
Il documento “La relazione del Gestore della Crisi al piano del consumatore – Struttura e contenuto”, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, stabilisce che l’atto particolareggiato previsto dall’art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012 – predisposto dal professionista incaricato dal referente dell’Organismo di composizione della crisi o dal Tribunale – deve esporre alcune dichiarazioni preliminari, ulteriori rispetto a quelle sull’ammissibilità (si veda “Presupposti da esplicitare nella relazione al piano del consumatore” del 15 aprile).
Questo adempimento riguarda, in particolare, i seguenti aspetti:
- l’indicazione del numero di procedimento iscritto al Registro degli Affari di cui all’art. 9 del DM 202/2014;
- la precisazione ...
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