Azione revocatoria esercitabile anche in caso di debitori solidali
Ciascun debitore è titolare di una propria e autonoma posizione verso il creditore, che può scegliere a chi chiedere l’integrale adempimento
Può accadere che due coniugi concludano con una banca un contratto di mutuo, al fine di utilizzare la somma di denaro concessa per la ristrutturazione della casa coniugale.
Possono sorgere alcuni problemi, nel caso in cui, successivamente a tale stipula, il marito decida di donare alla sorella l’unico fabbricato di sua proprietà, nella convinzione che il suo patrimonio residuo e quello della moglie siano insieme sufficienti a garantire il credito contratto.
In tale circostanza, infatti, è possibile ipotizzare che la banca, venuta a conoscenza dell’atto di disposizione patrimoniale, temendo per la garanzia del proprio credito, decida di esercitare l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., nei confronti del mutuatario che ha donato l’immobile.
Nell’esempio illustrato, ...
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