Accertamento bancario nullo se l’Ufficio non concede tempo per le repliche
La Provinciale di Milano ritiene applicabile il termine minimo di trenta giorni
A seguito dell’espletamento delle indagini finanziarie, l’Ufficio deve concedere trenta giorni di tempo al contribuente, dalla data di ricevimento dell’apposito invito a comparire, per fornire giustificazione circa i movimenti finanziari contestati; se non è rispettato il predetto termine di trenta giorni tra la data di ricevimento dell’invito, da parte del contribuente, e la data fissata per la sua presentazione in Ufficio, il conseguente avviso di accertamento è nullo. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con la sentenza n. 3677 del 22 aprile scorso.
La decisione è certamente una di quelle di impatto rilevante, perché nega la validità di un atto impositivo sulla base di una questione procedurale, eppur la concisa parte motiva si limita sostanzialmente a riportare ...
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