Disapplicazione «fai da te» delle società di comodo anche per i rimborsi IVA
L’assenza dell’interpello non inficia la validità dell’attestazione di «operatività» da fornire nel rigo VX4 del modello IVA 2016
La riforma degli interpelli, operata con il DLgs. 156/2015, ha ricondotto nell’ambito del c.d. “interpello probatorio” (art. 11 comma 1 lett. b della L. 212/2000) le istanze finalizzate alla disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo (non operative o in perdita sistematica). Tale inquadramento comporta, da un lato, la natura facoltativa dell’istanza di interpello, e dall’altro l’obbligo del contribuente di indicare nel modello UNICO l’apposito codice esplicativo della condotta realizzata.
Il test di operatività trova collocazione, come di consueto, nel quadro RS (righi da RS116 a RS125 di UNICO SC e da RS11 a RS20 di UNICO SP). La società che ritiene sussistenti le condizioni oggettive, dimostrabili ex post in sede di controllo,
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