Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento
Il professionista incaricato, in presenza dei relativi presupposti, redige il piano del consumatore e lo attesta
La relazione del gestore della crisi di cui all’art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012 deve riepilogare, tra l’altro, il piano del consumatore esposto nel ricorso sottoscritto dal debitore, effettuando un esame critico, finalizzato al rilascio del giudizio di fattibilità: sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento del 31 marzo 2016, ritiene che la terzietà di tale professionista non costituisca un elemento indispensabile, né è richiesto dalla norma, che prevede, invece, che presti il proprio ausilio nella predisposizione del piano (art. 7, comma 1-bis della L. 3/2012).
Questo duplice ruolo di sostanziale coautore del piano e attestatore dello stesso pone problemi di equilibrio e serietà del giudizio, e più delicati rispetto alle attestazioni previste per gli
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