Per il redditometro è ammessa l’esibizione documentale in giudizio
La preclusione probatoria, come confermato in giurisprudenza, va interpretata senza comprimere la difesa del contribuente
Se la documentazione giustificativa del maggior reddito sinteticamente accertabile non viene esibita dal contribuente in sede amministrativa, a seguito di questionario o invito notificato dall’Ufficio, questa può essere prodotta anche in contenzioso, dimostrando così il contribuente la volontà di adempiere alla richiesta dell’Ufficio, e tale documentazione esibita all’inizio del processo deve essere tenuta nella giusta considerazione dal giudice tributario. È questo l’importante assunto ribadito dalla C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 594 del 4 maggio scorso.
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del DPR 600/73, le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non
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