Il prospetto dell’ACE trova gli «elementi conoscitivi»
Informazioni articolate sulle operazioni infragruppo che non comportano la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione
L’esame delle fattispecie oggetto del nuovo interpello “probatorio”, disciplinato dall’art. 11 comma 1 lettera b) della L. 212/2000, continua in questa sede con la disciplina antielusiva dell’ACE. Come per la DIT, infatti, il legislatore ha inteso cautelarsi dagli utilizzi potenzialmente distorti dell’agevolazione, prevedendo apposite regole (contenute nell’art. 10 del DM 14 marzo 2012) finalizzate ad evitare la duplicazione del beneficio nei gruppi societari a fronte dell’immissione di denaro in capo ad una sola società.
Il funzionamento di queste clausole “anti abuso” risponde ad una regola empirica abbastanza semplice nei suoi principi di fondo: se l’operazione coinvolge due società del gruppo residenti, la sterilizzazione
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