Abitazioni «di lusso» al calcolo di IMU e TASI
Gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 continuano a pagare per il 2016
A decorrere dal 2014, l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) (l’art. 1 comma 707 lett. b) n. 2) della L. n. 147/2013 ha modificato l’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011).
Anche in relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI), il comma 14 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), modificando i commi 639 e 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, ha previsto l’esclusione dall’imposizione delle abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento),
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