Commissario liquidatore parte civile anche senza autorizzazione
In materia esistono decisioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità
Nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’art. 206 del RD 267/42 stabilisce che l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c., è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
Del pari, il commissario liquidatore deve essere autorizzato dall’autorità predetta (che provvede sentito il comitato di sorveglianza), per il compimento degli atti previsti dall’art. 35 del RD 267/42 (in tema di ulteriori poteri dei curatori), in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro, e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa.
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