Tablet e laptop, reverse charge «limitato»
L’Agenzia ha chiarito che l’inversione contabile si applica alle sole cessioni che precedono il commercio al dettaglio
Per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, il meccanismo del reverse charge (introdotto con il DLgs. 24/2016, a decorrere dal 2 maggio 2016) si applica nelle sole fasi di commercializzazione che precedono la vendita al dettaglio.
Il chiarimento è stato fornito con la circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate di ieri, in analogia a quanto già indicato a suo tempo in merito alle cessioni di telefoni cellulari (cfr. circolare n. 59/2010).
La ratio della descritta limitazione risiede nel fatto che, nella fase del commercio al dettaglio, l’attività di commercializzazione dei prodotti è caratterizzata da una frequenza tale da rendere eccessivamente onerosa la previsione del reverse charge.
Devono, quindi, ritenersi applicabili anche alle cessioni di console da gioco, tablet ...
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