Obbligo informativo del mandante anche in assenza di proposte negoziali
Le informazioni sono essenziali perché il potenziale acquirente possa valutare e assumere le proprie determinazioni per l’eventuale proposta
Nell’ambito del contratto di mandato, rientra tra le obbligazioni del mandante il dovere di fornire al mandatario le informazioni utili per l’esecuzione dell’affare, indipendentemente dall’effettiva presenza di proposte negoziali formulate da terzi. Tale principio è stato sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 11800, depositata ieri.
Nel caso di specie, un soggetto concludeva con due società un contratto di mandato a vendere, avente ad oggetto le azioni societarie di una di queste, di cui l’intero capitale risultava titolare l’altra società. Successivamente, il mandatario interrompeva le trattative avviate con i terzi, nell’ambito delle quali un potenziale acquirente aveva già sottoscritto una manifestazione di interesse (chiedendo l’aggiornamento ...
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