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FISCO

Metodi secondari per rettificare il valore delle merci in dogana

Le autorità doganali possono non tenere conto del prezzo dichiarato se i loro dubbi persistono, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni

/ Vincenzo CRISTIANO

Lunedì, 20 giugno 2016

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La Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 16 giugno 2016, causa C-291/15, “certifica” l’ammissibilità della rettifica del valore di transazione delle merci in Dogana, allorquando esistono dubbi sulla sua veridicità.

Conseguentemente, le autorità doganali possono, per la corretta determinazione del valore in dogana, non tenere conto del prezzo dichiarato delle merci importate e ricorrere ai metodi secondari di determinazione del valore in dogana delle merci importate, quali previsti agli artt. 30 e 31 del Regolamento n. 2913/92, e, segnatamente, al prezzo di vendita di merci similari, anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista

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