Le società possono scegliere fra la via arbitrale e quella giurisdizionale
In caso di arbitrato, occorre conformarsi alla previsione di cui agli artt. 34 ss. del DLgs. 5/2003
L’art. 34, comma 2 del DLgs. 5/2003, nell’ambito dell’arbitrato cosiddetto “endosocietario”, impone, a pena di nullità, di conferire il potere di nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società, sostituito, in caso di omissione, dal Presidente del Tribunale. Rimane la possibilità per i soci di determinare nella clausola compromissoria il numero e la modalità di nomina degli arbitri.
Tale previsione caratterizza l’arbitrato endosocietario dall’arbitrato di diritto comune, previsto agli artt. 806 ss. c.p.c. Nell’arbitrato di diritto comune, infatti, gli arbitri vengono abitualmente nominati per scelta delle parti interessate (art. 810 c.p.c.).
Sui rapporti fra i due procedimenti sopra citati si è soffermato il CNDCEC nel documento di approfondimento ...
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