Le vacanze pasquali «spostano» il ravvedimento per l’acconto IVA 2015
Il ravvedimento entro i 90 giorni poteva avvenire entro il 29 marzo, visto che il 27 era Pasqua e il 28 Pasquetta
Il ravvedimento operoso, a seguito delle novità apportate dalla L. 190/2014 all’art. 13 del DLgs. 472/97, può, tra l’altro, avvenire entro novanta giorni dalla commissione della violazione, con sanzioni ridotte a 1/9 del minimo.
Relativamente agli omessi versamenti, il DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, modificando l’art. 13 del DLgs. 471/97, ha sancito che se il ritardo è contenuto nei novanta giorni, la sanzione non è del 30% ma del 15%.
Combinando i due istituti, ne deriva che, se il ravvedimento avviene entro i novanta giorni, o meglio, tra il trentunesimo giorno successivo alla scadenza (in caso contrario la riduzione sarebbe a 1/10, lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97) e il novantesimo, la riduzione al nono (lettera a-bis) dell’art. 13 del DLgs. 472/97) opera ...
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