Sanzione minima «elevata» a 16.666 euro per omesse ritenute previdenziali
A precisarlo è la circolare INPS n. 121/2016 sulla base delle indicazioni del Ministero del Lavoro
La circolare INPS 5 luglio 2016 n. 121 analizza la disciplina in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983), in esito alla parziale depenalizzazione operata dall’art. 3 comma 6 del DLgs. n. 8/2016, attuativo della L. n. 67/2014, e alla luce delle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Ciò anche in ragione del fatto che in capo all’Istituto è stata accentrata la gestione degli illeciti in questione.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi del novellato art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983, a decorrere dal 6 febbraio 2016, se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000 euro annui, si concretizza un illecito penale punibile, come in passato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa ...
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