Anche il termine per pagare gli accertamenti esecutivi va in ferie
Gli importi delle cartelle di pagamento vanno invece pagati entro i canonici sessanta giorni
Anche nel processo tributario opera la sospensione feriale dei termini processuali: di conseguenza dal 1° agosto al 31 agosto sono sospesi di diritto, tra gli altri, i termini per i ricorsi di primo e di secondo grado, le costituzioni in giudizio, il deposito di documenti, di memorie e così via (si veda “Sospensione feriale in arrivo anche per i ricorsi tributari” del 18 luglio 2016).
Come ogni anno, è importante evidenziare che la pausa estiva non vale solo per gli atti processuali indicati, e, più in generale, per quelli derivanti da norme del DLgs. 546/92, del codice di procedura civile o di altre leggi di natura strettamente processuale.
Nel sistema fiscale, a volte un adempimento (che, nella stragrande maggioranza dei casi, consiste in un obbligo di pagamento) deve essere ...
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