Cessione di energia da rinnovabili agroforestali non sempre nel reddito agrario
La tassazione su base catastale si applica solo se i prodotti del fondo risultano prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi
L’art. 1 comma 910 della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel reddito agrario la produzione e la cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo stesso.
La disposizione riguarda esclusivamente le attività svolte dagli imprenditori agricoli. Pertanto, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6 luglio 2009 n. 32, usufruiscono della norma di favore innanzitutto le persone fisiche, le società semplici ...
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