L’aggravante per danno grave vale in tutte le bancarotte «improprie»
È da applicare anche nella bancarotta da reato societario e nella causazione dolosa o con operazioni dolose del fallimento della società
Ai sensi dell’art. 223 comma 1, “si applicano le pene stabilite nell’art. 216” agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel medesimo art. 216.
Il secondo comma, inoltre, afferma che alle persone suddette si applica la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se: hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuni reati societari; hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
Ai sensi dell’art. 219 comma 1 del RD 267/42, inoltre, “nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi ...
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