Per l’istruttoria prefallimentare rilevante la notifica PEC con ricevuta
È sufficiente la comunicazione di avvenuta consegna al destinatario, rilasciata dal gestore dell’indirizzo di posta
La comunicazione al debitore dell’avvio del procedimento a proprio carico, diretto alla dichiarazione di fallimento, è efficace se effettuata mediante posta elettronica certificata, recapitata all’indirizzo del destinatario desunto dagli archivi della Camera di Commercio, come risultante dalla ricevuta emessa dal gestore della PEC. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15035 depositata ieri, respingendo il ricorso di un imprenditore individuale, avverso il provvedimento della Corte d’Appello che non aveva accolto il reclamo del debitore in merito alla dichiarazione di fallimento.
In particolare, l’imprenditore aveva eccepito di non aver avuto alcuna notizia dell’istanza di fallimento e della fissazione della relativa udienza, evidenziando come
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