Trasferimento della sede in Italia senza indicazioni specifiche in UNICO
Appare però necessario compilare il quadro RV per dar conto della differenza tra valori civili e valori fiscali dei beni
Le operazioni di trasferimento della sede in Italia, che dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 hanno trovato una regolamentazione fiscale con il nuovo art. 166-bis del TUIR, sono invece prive di obblighi di indicazioni “dedicate” nel modello UNICO. Da un semplice esame “cartolare” del modello non emergono, quindi, le particolarità che connotano l’operazione, a differenza di quanto avviene per le società che hanno trasferito la sede all’estero che, se hanno optato per la sospensione della riscossione dell’exit tax italiana, ovvero per la rateizzazione della stessa, sono tenute a compilare il quadro TR (obbligo che permane anche dopo il trasferimento della residenza, al fine di segnalare anno dopo anno le situazioni che impongono di versare
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