Operazioni dolose rilevanti anche se non diminuisce l’attivo patrimoniale
Conta il fatto che l’operazione non sia giustificabile in termini di interesse per l’impresa
La bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 comma 1 del RD 267/42) e la causazione del fallimento della società per effetto di operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42) sono le fattispecie sulle quali maggiormente si sofferma l’attenzione della sentenza n. 34423 della Cassazione, depositata ieri, che reputa l’impugnata decisione di condanna della Corte d’Appello conforme ai precedenti di legittimità già intervenuti in materia.
Si ricorda, innanzitutto, che il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà ...
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