Nel licenziamento collettivo comunicazioni «sincronizzate»
Il superamento dei termini previsti per legge comporta l’illegittimità del provvedimento di recesso ante L. 92/2012
Con riferimento alla procedura per la dichiarazione di mobilità ex art. 4 della L. 223/91, si ricorda come la legge Fornero (L. 92/2012) abbia parzialmente modificato i termini per inviare le comunicazioni a sindacati e uffici pubblici competenti, rimuovendo l’obbligo di comunicarle “contestualmente” alla comunicazione scritta di licenziamento al lavoratore.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge Fornero), il datore di lavoro che ha attivato la procedura di mobilità deve inviare alle Organizzazioni sindacali e agli uffici pubblici entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione al lavoratore del licenziamento, l’elenco dei lavoratori licenziati con l’indicazione, per ciascuno di essi, del nominativo, del luogo di residenza,
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