L’istanza di riassunzione del processo non va notificata alle parti
Ma se, a titolo cautelativo, ciò avviene non si verifica nessun effetto pregiudizievole, sempre che ci sia il deposito
Nei c.d. “incidenti processuali”, il contenzioso, pena l’eventuale sua estinzione, deve essere riassunto entro un termine decadenziale.
Talvolta sono però emersi problemi procedurali in merito alle modalità della menzionata riassunzione.
Si allude alle fattispecie in cui il giudice, ai sensi degli artt. 39 e 40 del DLgs. 546/92, ha disposto la sospensione o l’interruzione del processo. La sospensione si può verificare quando pende un contenzioso pregiudiziale, dalla cui decisione dipende la soluzione della controversia (si veda “Si può sospendere il processo per pregiudizialità amministrativa” del 19 aprile 2016), mentre l’interruzione opera se viene meno, per decesso o altre cause, la parte o il difensore che la rappresenta.
Verificatisi i presupposti ...
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