Imponibile la plusvalenza per la parte di immobile non adibita a prima casa
Secondo la Cassazione, in caso di cessione di un immobile in parte utilizzato come prima casa e in parte locato, va adottato un criterio proporzionale
Con la sentenza n. 37169 di ieri, 7 settembre 2016, la Corte di Cassazione, sezione penale, nel contesto della valutazione in merito alla sussistenza o meno del reato di dichiarazione infedele per intervenuto superamento della soglia di punibilità prevista dall’art. 4 del DLgs. 74/2000, ha stabilito che, nel caso di cessione di un immobile che presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale e altre unità locate a terzi, l’esclusione da imposizione prevista dall’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR opera solo con riferimento alla quota parte della plusvalenza riferibile all’unità adibita a prima casa.
La questione verte sull’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR, volta ad escludere da imposizione le plusvalenze
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