La stima errata non rende nulla la società
Possibile, tuttavia, configurare la responsabilità per danni del perito
Il Tribunale di Cagliari, nella sentenza n. 1600/2016, ha stabilito che l’eventuale scorrettezza di una perizia di stima dei conferimenti in natura (nella specie, un ramo d’azienda) in una società di capitali non è in grado di integrare alcuna causa di nullità della società e non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere azione di risarcimento del danno nei confronti dell’esperto che l’ha redatta.
L’art. 2332 c.c. stabilisce che, “avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 2) illiceità dell’oggetto
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