Contributi per i permessi di soggiorno «sproporzionati», ma comunque dovuti
In attesa che si pronunci il Consiglio di Stato, il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli importi per il rilascio e il rinnovo devono ancora essere pagati
La richiesta del pagamento di un contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non è, di per sé, contrario ai principi del diritto dell’Unione europea, rientrando nel potere discrezionale dei singoli Stati membri. Non è però ammesso che, mediante la previsione di contributi eccessivi in considerazione della loro incidenza finanziaria sugli stranieri, l’applicazione della normativa nazionale sia tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.
È il caso della normativa italiana dettata dal DM 6 ottobre 2011, che ha individuato, in attuazione delle disposizioni contenute nel Testo unico dell’immigrazione (il DLgs. n. 286/98, TUI), importi crescenti dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
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