Accertamento da antieconomicità nullo se c’è poi fallimento
La Cassazione ribadisce che le presunzioni devono essere sempre gravi, precise e concordanti
L’antieconomicità del comportamento imprenditoriale non determina l’inattendibilità complessiva dell’impianto contabile aziendale, necessario per poter esperire l’accertamento analitico-induttivo, se proprio tale condotta antieconomica ha portato l’impresa al fallimento, confermando così in chiave diacronica l’attendibilità di quei dati contabili antieconomici. È quanto sostanzialmente desumibile della sentenza n. 21869 depositata ieri in Cassazione.
Si ricorda che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in caso di condotta antieconomica del contribuente, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori ...
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