Equitalia conferma il carattere ampio della rottamazione delle cartelle
L’aggio va calcolato solo sulle somme oggetto di definizione, dunque non su sanzioni e interessi di mora
Per effetto dell’art. 6 del DL 22 ottobre 2016 n. 193, se il contribuente presenta apposita istanza entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto e paga nei termini le somme dovute, fruisce di una rottamazione dei ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
I benefici, specie per i debitori che hanno carichi di ruolo “in giacenza” da diversi anni, o che sono stati destinatari di atti irrogativi di sole sanzioni o di sanzioni irrogate unitamente all’accertamento in misura massima, sono consistenti: infatti, come rammentato più volte, si prevede, in automatico, lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Alcune prime indicazioni sulla rottamazione provengono ...
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