Nel concordato fallimentare votano anche i privilegiati «troppo dilazionati»
Il procedimento è viziato soltanto se il creditore non è stato posto nelle condizioni di esprimere voto contrario alla proposta
Nel concordato fallimentare, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati: conseguentemente, l’adempimento con una tempistica superiore a quella normalmente imposta dalla procedura concorsuale equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai termini ordinari del fallimento, con il quale i creditori ottengono la disponibilità delle somme spettanti.
Con l’effetto che, una volta individuata l’entità percentuale di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati resta determinata entro questa misura, e non si estende all’intero credito munito di rango privilegiato: ai fini dell’accertamento dell’osservanza della procedura, è necessario verificare se il creditore privilegiato ...
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